Condizioni generali di compravendita per veicoli usati
Art. 1 Oggetto
1.1. Le presenti condizioni generali non pregiudicano la validità e l’efficacia delle disposizioni di legge vigenti poste a tutela del consumatore (Codice del Consumo), ove applicabili, tra cui le disposizioni del Codice del Consumo, Titolo III, Capo I, relativamente ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali ove applicabili, e si applicano unicamente ai contratti di compravendita relativi a motoveicoli usati (d’ora innanzi, per brevità, anche solo “beni oggetto della compravendita” o semplicemente “bene/i”).
1.2. Il contratto ha ad oggetto il trasferimento della proprietà del motoveicolo usato, che l’Acquirente dichiara di avere accuratamente visionato e provato e che pertanto accetta nello stato di fatto e nelle condizioni generali di usura in cui si trova, descritto nel sopra riportato modulo denominato “Proposta di vendita di motoveicolo usato” (d’ora innanzi “Proposta di Vendita”). Il Venditore si obbliga a consegnare il motoveicolo visionato e provato dall’Acquirente, così come descritto nel Modulo di Proposta di Vendita che precede, previo integrale pagamento del prezzo di compravendita da parte dell’Acquirente.
Art. 2 Consegna
2.1. Appena il bene è pronto per la consegna il Venditore avvisa l’Acquirente che il motoveicolo usato è disponibile per la consegna e per il trasferimento della proprietà (notifica all’Acquirente della disponibilità alla consegna).
2.2. La consegna avviene presso il punto di vendita al pubblico del Venditore entro la data indicata nel contratto. Nel caso in cui l’Acquirente sia un consumatore ai sensi del Codice del Consumo, tale data non potrà comunque essere superiore a 30 (trenta) giorni dalla conclusione del contratto di compravendita. Se il Venditore non adempie all’obbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito, l’Acquirente può invitarlo ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare così concesso scade senza che il bene gli sia stato consegnato, l’Acquirente è legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni, fermo quanto previsto dall’art. 61 del Codice del Consumo, ove applicabile; il mancato rispetto dei termini di consegna e di tolleranza per cause di forza maggiore (quali, ad esempio, sommosse popolari, calamità naturali, restrizioni di licenze di importazione, sospensione/interruzione nei trasporti, interruzioni di lavoro o agitazioni sindacali) o per cause imputabili all’Acquirente (quali ad esempio il ritardo dell’Acquirente nell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 6 delle presenti Condizioni Generali di Compravendita), non costituisce inadempimento, anche per gli effetti dell’art. 1218 codice civile, secondo cui “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”.
2.3. L’Acquirente si obbliga a ritirare il bene oggetto della compravendita entro 7 (sette) giorni dall’avvenuta comunicazione della messa a disposizione del motoveicolo. Trascorso tale termine si applica al Venditore l’art. 1768 codice civile, secondo cui “il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia. Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore”. Se l’Acquirente non ritira la vettura entro questo periodo, il Venditore può far valere i diritti riconosciutigli per legge. Se il Venditore richiede un risarcimento, detto risarcimento sarà pari al 15% del prezzo di acquisto lordo. Al risarcimento sarà attribuito un valore maggiore o inferiore qualora il Venditore fornisca prova del sussistere di un danno maggiore, oppure l’Acquirente fornisca prova del sussistere di un danno inferiore o del tutto inesistente.
2.4. In caso di ritardata consegna del bene per cause di forza maggiore, il Venditore comunica per iscritto all’Acquirente le cause specifiche che hanno determinato il ritardo, ed indica in ogni caso il termine massimo ulteriore entro cui lo stesso sarà consegnato.
Art. 3 Prezzi, caparre, pagamenti
3.1. Per “prezzo di vendita” si intende il prezzo concordato tra le parti al momento della conclusione del contratto al quale, se pattuito, dovranno aggiungersi gli “oneri per il passaggio di proprietà” del bene ed imputarsi gli eventuali oneri del passaggio di proprietà di veicolo ceduto in conto prezzo. Il “prezzo di vendita” è comunque comprensivo dell’IVA, nonché delle eventuali spese di trasporto veicolo usato ceduto in conto prezzo; sono altresì a carico dell’Acquirente la tassa di possesso del motoveicolo usato oggetto della compravendita, l’assicurazione obbligatoria RCA ed eventuali aggravi di tributi esistenti o tributi intervenuti dopo la data di conclusione del contratto. Il prezzo resterà invariato sino alla scadenza del termine per il ritiro del bene da parte dell’Acquirente. Del completamento delle pratiche di trapasso di proprietà del motoveicolo usato oggetto della compravendita sarà incaricata un’agenzia scelta dal Venditore. Gli oneri relativi al trapasso del motoveicolo ceduto in conto prezzo saranno oggetto di trattativa tra il Venditore e l’Acquirente.
3.2. Quando a parziale pagamento del motoveicolo usato siano trasferiti al Venditore uno o più usati, il valore ad esso/i riconosciuto è definito secondo quanto indicato nel contratto (proposta di valutazione del veicolo usato da cedere in conto prezzo) e nel rispetto del successivo art. 6.
3.3. Al momento dell’accettazione della proposta di vendita, l’Acquirente accompagna la sottoscrizione dell’accettazione con il versamento della caparra confirmatoria in esso indicata, che può ammontare sino ad un massimo pari al 15% del prezzo totale, non produce frutti a favore dell’Acquirente, ed è soggetta all’art. 1385 codice civile, secondo cui “se al momento della conclusione del contratto una parte dà all’altra, a titolo di caparra, una somma di denaro o una quantità di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. Se la parte che ha dato la caparra è inadempiente, l’altra può recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente è invece la parte che l’ha ricevuta, l’altra può recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. Se però la parte che non è inadempiente preferisce domandare l’esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno è regolato dalle norme generali”.
3.4. L’Acquirente dovrà provvedere al pagamento del saldo del prezzo entro 15 giorni dalla notifica all’Acquirente della disponibilità alla consegna del bene oggetto della compravendita e, comunque, prima della consegna dello stesso. Quando il pagamento non è effettuato entro questo termine, l’Acquirente è considerato inadempiente.
3.5. L’Acquirente versa il saldo del prezzo alla sede del Venditore per contanti nei limiti dei provvedimenti legislativi di volta in volta in vigore per tale tipo di pagamento. Quando il Venditore accetta in pagamento assegni (bancari o circolari) o bonifici bancari, il saldo si intende effettuato solo quando il Venditore riceve dalla banca comunicazione del loro buon esito. Quest’ultima regola vale anche per il versamento della caparra confirmatoria.
3.6. Quando l’Acquirente presenta a BMW Bank GmbH Succursale Italiana (di seguito “Finanziaria”) una proposta di finanziamento totale o parziale del prezzo del motoveicolo, il pagamento della quota di prezzo per cui la Finanziaria accetta di intervenire si intende avvenuto con l’accettazione della relativa proposta dell’Acquirente da parte della Finanziaria; l’Acquirente è in ogni caso obbligato a versare integralmente al Venditore per contanti (o altri mezzi di pagamento come sopra indicati) l’eventuale quota residua di prezzo non finanziata dalla Finanziaria. Quando l’Acquirente presenta alla Finanziaria una proposta di stipula di contratto di leasing, quest’ultima, con l’accettazione della proposta, si impegna ad acquistare il motoveicolo in luogo dell’Acquirente, alle condizioni di cui al contrato di compravendita e suoi allegati. In caso di contratto di leasing permangono esclusivamente in capo alle Parti, Venditore e Acquirente, le pattuizioni tutte in materia di eventuale compravendita del motoveicolo usato in conto prezzo.
3.7. L’Acquirente è obbligato a far pervenire tempestivamente al Venditore i documenti necessari per dare corso al passaggio di proprietà del bene e del veicolo usato eventualmente ceduto in conto prezzo.
3.8. Ricevuto il saldo integrale del prezzo del motoveicolo, il Venditore provvede alla consegna del bene nei tempi tecnici necessari per l’espletamento delle relative pratiche; resta fermo quanto disposto dall’art. 2.2.
Art. 4 Condizioni di garanzia
4.1. Il Venditore garantisce l’assenza di vizi e difetti di conformità dal bene usato venduto per la durata e alle condizioni indicate nel contratto di compravendita e nei suoi allegati.
4.2. In caso di regolare richiesta da parte dell’Acquirente di intervento in garanzia per vizi o difetti di conformità del bene compravenduto, il Venditore deve sostituire i pezzi difettosi, tenendo a proprio carico anche i costi della manodopera e dei materiali di consumo necessari per la sostituzione. Tutti i pezzi sostituiti con pezzi nuovi divengono automaticamente di proprietà del Concessionario o Officina Autorizzata che esegue la sostituzione in garanzia. Le riparazioni e le sostituzioni in garanzia devono essere eseguite entro tempi ragionevoli in modo da ridurre al massimo gli inconvenienti per l’Acquirente. La garanzia legale relativa ai pezzi sostituiti nel periodo di garanzia termina allo scadere della garanzia legale riconosciuta per legge al bene oggetto della compravendita.
4.3. Fatto salvo quanto previsto dalle condizioni di garanzia allegate al contratto di compravendita, che prevalgono in caso di incompatibilità, anche parziale, con le presenti Condizioni Generali di Compravendita, l’Acquirente non ha diritto alla garanzia quando:
a) il vizio/difetto di conformità si è manifestato dopo la scadenza del periodo di garanzia;
b) l’Acquirente non ha denunziato al Venditore il vizio/difetto di conformità entro due mesi dalla scoperta;
c) l’Acquirente ha utilizzato il bene o parti dello stesso in modo diverso dall’uso normale cui sono destinati, ad esempio in gare sportive;
d) l’Acquirente ha montato sul bene pezzi di ricambio di qualità non corrispondente ai Ricambi Originali BMW;
e) l’Acquirente non ha rispettato le prescrizioni tecniche (scadenze chilometriche e/o temporali, tipo e modalità dei controlli) riguardanti l’uso, la manutenzione e l’assistenza del motoveicolo contenute nel libretto di uso e manutenzione in dotazione;
f) in caso di interventi e modifiche effettuati sul bene eseguiti in proprio dall’Acquirente o da terzi non appartenenti alla rete di Concessionari o Officina Autorizzate del Venditore, su incarico dell’Acquirente.
g) il vizio è imputabile alla negligenza di terzi come, ad esempio, rifornimento di carburante inquinato da acqua o altre impurità, rabbocco di lubrificante con prodotti di specifica non conformi alle prescrizioni della Casa Automobilistica;
h) il vizio è da ricondurre all’installazione del motoveicolo di impianti After Market, ovvero di impianti che richiedono integrazioni con sottosistemi funzionali del motoveicolo (es. autoradio, impianti per l’alimentazione a gas / gpl, sistemi di antifurto), quando detta installazione non è stata preventivamente autorizzata per iscritto dal Venditore;
i) si sono verificate una o più circostanze che comportano la decadenza dalla garanzia, previste dalle condizioni di garanzia allegate al contratto di compravendita.
4.7. Sono esclusi dalla garanzia i vizi, difetti e danni derivanti da eventi naturali o atmosferici.
4.8. Restano fermi ed impregiudicati i diritti dell’Acquirente contemplati dagli artt. 130 e segg. del Codice del Consumo, qualora l’Acquirente abbia concluso il contratto di compravendita in qualità di consumatore ai sensi dello stesso Codice del Consumo.
Art. 5 Diritto di recesso
5.1. Per le vendite concluse fuori dai locali commerciali del Venditore, l’Acquirente ha diritto di recedere dal contratto, senza alcuna penalità e senza onere di specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi dalla sottoscrizione del contratto o, qualora l’Acquirente sia un consumatore ai sensi dello stesso Codice del Consumo, quattordici giorni dalla consegna del veicolo, alle condizioni e nei termini previsti dal Codice del Consumo.
Il recesso ora detto può essere esercitato esclusivamente con l’invio alla sede del Venditore di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata. La comunicazione di recesso può essere inviata entro il termine ora detto anche tramite telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che detta comunicazione sia successivamente confermata dall’Acquirente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata entro il termine ora detto all’ufficio postale accettante.
Art. 6 Veicoli usati ceduti in conto prezzo
6.1. Quando è prevista la cessione di un veicolo usato in conto prezzo (per brevità, anche solo “bene usato in conto prezzo”), prima della consegna di detto bene e con congruo anticipo rispetto al termine concordato con il Venditore per la consegna del motoveicolo oggetto del contratto di compravendita, l’Acquirente fornisce al Venditore tutti i documenti necessari al trasferimento della proprietà del bene usato in conto prezzo e sottoscrive a tal fine gli atti ed i documenti necessari per il suo trasferimento. Il costo dei relativi atti sarà oggetto di trattativa tra Venditore ed Acquirente. Quando il bene usato in conto prezzo è intestato a o cointestato con persona diversa dall’Acquirente stesso, questi dichiara e garantisce di avere ricevuto dall’intestatario prima del perfezionamento del contratto di compravendita un mandato sufficiente a legittimarlo a disporre del bene usato ed a fornire ogni attestazione necessaria ed opportuna relativa ad esso e, al più tardi al momento del perfezionamento della relativa compravendita, deve fornire idonea evidenza documentale della propria legittimazione ad agire.
6.2. L’Acquirente dichiara e garantisce inoltre che:
a) il bene usato in conto prezzo è regolarmente collaudato, iscritto al PRA, fornito delle attestazioni positive relative alle revisioni periodiche ed al pagamento della tassa di proprietà;
b) il bene usato in conto prezzo è libero da ipoteche, pegni, privilegi, vincoli o gravami di qualsiasi genere, anche fiscale;
c) la descrizione del bene usato in conto prezzo e tutte le dichiarazioni ulteriori contenute nel modulo intitolato “Scheda valutazione motoveicolo usato” e sottoscritto dall’Acquirente sono interamente veritiere;
d) il bene usato in conto prezzo non ha mai subito incidenti tali da modificarne le condizioni normali o comunque da pregiudicarne la sicurezza;
e) non vi sono circostanze non segnalate dall’Acquirente che possano incidere in modo rilevante sulla valutazione del bene usato in conto prezzo.
6.3. Quando le dichiarazioni e garanzie ora dette non corrispondono a verità, il Venditore può rifiutare di acquistare e/o ritirare il bene usato in conto prezzo ed esigere quindi l’integrale pagamento del prezzo di vendita del motoveicolo usato oggetto del contratto di compravendita, o, a sua scelta, può esigere l’immediato e integrale adeguamento della situazione alle medesime dichiarazioni e garanzie.
6.4. Il bene usato in conto prezzo deve essere messo nella disponibilità materiale del Venditore prima o, al più tardi, al momento del ritiro da parte dell’Acquirente del motoveicolo usato oggetto della compravendita.
6.5. Quando il Venditore consente all’Acquirente di trattenere il bene usato in conto prezzo fino alla consegna del motoveicolo usato oggetto della compravendita, il Venditore si riserva di verificare che le condizioni dell’usato in conto prezzo siano le medesime risultanti dalla “Scheda di valutazione motoveicolo usato” compilata al momento della formalizzazione della proposta di vendita da parte del Venditore. In caso di peggioramento delle condizioni del bene non dovute alla normale usura, il valore concordato è ridotto proporzionalmente e l’Acquirente verserà immediatamente la differenza. Quando il peggioramento è di rilevante entità, il Venditore può non acquistare e/o non ritirare il bene usato in conto prezzo ed esigere quindi il pagamento per intero del prezzo di vendita del motoveicolo usato oggetto del contratto di compravendita.
Art. 7 Perfezionamento dei contratti. Passaggio di proprietà e dei rischi.
7.1. Il contratto di compravendita che non preveda né la cessione di un motoveicolo usato in conto prezzo dall’Acquirente al Venditore né l’intervento della Finanziaria è concluso con l’accettazione da parte dell’Acquirente della Proposta di Vendita del Venditore. Il contratto di vendita che non preveda la cessione di un bene usato in conto prezzo dall’Acquirente al Venditore ma preveda l’intervento della Finanziaria è concluso con l’accettazione da parte dell’Acquirente della Proposta di Vendita del Venditore, ma è sottoposto ad una condizione sospensiva costituita dall’accettazione, da parte della Finanziaria, della rispettiva proposta di contratto indirizzata dall’Acquirente a tali Società. Il Venditore è obbligato a non porre all’incasso gli eventuali assegni rilasciati dall’Acquirente se non dopo il verificarsi della condizione sospensiva ora detta. La Finanziaria effettua i pagamenti dovuti al Venditore solo quando questi ha consegnato all’Acquirente il bene oggetto della compravendita ed inoltre ha consegnato la relativa fattura all’Acquirente, nel caso di finanziamento, o alla Finanziaria, nel caso di leasing. Salvo che sia diversamente previsto dalle parti all’atto della sottoscrizione del presente contratto di compravendita, in caso di contratto di compravendita che preveda come modalità di pagamento anche la cessione in permuta al Venditore di un bene usato, a fronte della richiesta dell’Acquirente di cessione in permuta del veicolo usato, il Venditore propone una valutazione stimata di quest’ultimo, riservandosi il diritto di comunicare all’Acquirente la valutazione definitiva di detto veicolo usato entro tre giorni, esclusi i giorni festivi, dalla sottoscrizione del presente contratto di compravendita. In mancanza di comunicazione da parte del Venditore della valutazione definitiva del veicolo usato dell’Acquirente entro il predetto termine di tre giorni, esclusi i giorni festivi (“Termine per l’accettazione della cessione in conto prezzo”), la proposta dell’Acquirente di cessione del veicolo usato dovrà intendersi rifiutata dal Venditore e il contratto di compravendita del veicolo usato dell’Acquirente non si sarà perfezionato. In tal caso, l’Acquirente potrà, a sua scelta, recedere dal presente contratto di compravendita, dandone comunicazione al Venditore entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla scadenza del predetto Termine per l’accettazione della cessione in conto prezzo e il Venditore restituirà la caparra; in alternativa, le Parti potranno rinegoziare un nuovo contratto senza permuta. In caso di comunicazione da parte del Venditore della valutazione definitiva del veicolo usato entro il predetto Termine per l’accettazione della cessione in conto prezzo, qualora l’Acquirente non accetti detta valutazione, egli avrà diritto di recedere dal presente contratto di compravendita. Tale diritto di recesso potrà essere esercitato dall’Acquirente entro ulteriori tre giorni, esclusi i giorni festivi, successivi alla scadenza del Termine per l’accettazione della cessione in conto prezzo. Quando la compravendita con cessione di veicolo usato in conto prezzo è accompagnata da una richiesta di finanziamento o di leasing alla Finanziaria, il contratto è comunque sottoposto alla condizione sospensiva prevista dal capoverso precedente. Anche in caso di mancata accettazione da parte della Finanziaria, si applica quanto sopra previsto per il caso di mancata accettazione della cessione in conto prezzo da parte del Venditore. S’intende che, in caso di sottoscrizione del contratto di compravendita fuori dai locali commerciali da parte dell’Acquirente che sia consumatore ai sensi del Codice del Consumo, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 5 che precede.
7.2 Fermo quanto previsto al punto 7.1 che precede, la proprietà del motoveicolo usato, così come dell’eventuale motoveicolo usato ceduto in conto prezzo, unitamente a tutti i rischi di perdita/ perimento/danno, si trasferiscono solo con l’effettiva consegna dei veicoli rispettivamente all’Acquirente e al Venditore.
8. Miscellanea
8.1. Il Venditore ed i suoi collaboratori autonomi o subordinati non hanno poteri di rappresentare né BMW AG, né BMW Italia S.p.A., né la Finanziaria.
8.2. Il contratto può essere modificato esclusivamente con patti scritti e sottoscritti da Acquirente e Venditore.
Art. 9 Legge applicabile. Foro competente
I contratti di compravendita di veicoli usati fra il Venditore e l’Acquirente sono regolati e devono essere interpretati secondo le norme del diritto della Repubblica Italiana. Per ogni controversia dovesse sorgere tra Acquirente e Venditore in ordine alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione o alla risoluzione dei contratti di compravendita sarà competente in via esclusiva il Foro dell’Acquirente.
Art. 10 Reclami – Risoluzione stragiudiziale delle controversie.
10.1 L’Acquirente potrà presentare eventuali reclami a [Nome Concessionario] , Via [Luogo] – CAP , all’indirizzo di posta elettronica.
10.2. Ai sensi dell’art. 141-sexies, comma 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), il Venditore informa l’Acquirente che rivesta la qualifica di consumatore di cuiall’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo, che, nel caso in cui egli abbia presentato un reclamo direttamente al Venditore, a seguito del quale non sia stato tuttavia possibile risolvere la controversia così insorta, il Venditore fornirà le informazioni in merito all’organismo o agli organismi di Alternative Dispute Resolution per la risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ad obbligazioni derivanti da un contratto concluso in base alla presenti Condizioni Generali (cc.dd. organismi ADR, come indicati agli artt. 141-bis e ss. Codice del Consumo). Il Venditore informa inoltre l’Acquirente che rivesta la qualifica di consumatore di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) del Codice del Consumo che è stata istituita una piattaforma europea per la risoluzione on-line delle controversie dei consumatori (c.d. piattaforma ODR). La piattaforma ODR è consultabile al seguente indirizzo http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ; attraverso la piattaforma ODR l’utente consumatore potrà consultare l’elenco degli organismi ADR, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una procedura di risoluzione on-line della controversia in cui sia coinvolto. Sono fatti salvi, in ogni caso, il diritto dell’utente consumatore di adire il giudice ordinario competente della controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali, qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale, nonché la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di promuovere una risoluzione extragiudiziale delle controversie relative ai rapporti di consumo mediante ricorso alle procedure di cui alla Parte V, Titolo II-bis del Codice del Consumo. L’Acquirente che risiede in uno stato membro dell’Unione Europea diverso dall’Italia, può, inoltre, accedere, per ogni controversia relativa all’applicazione, esecuzione e interpretazione delle presenti Condizioni di vendita, al procedimento europeo istituito per le controversie di modesta entità, dal Regolamento (CE) n. 861/2007 del Consiglio, dell’11 luglio 2007, a condizione che il valore della controversia non ecceda, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, Euro 5.000,00. Il testo del regolamento è reperibile sul sito www.eur-lex.europa.eu.
Art. 11 Informativa
L’Acquirente dà espressamente atto di aver ricevuto da [Nome Concessionario] comunicazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 48 e/o 49 del Codice del Consumo, di tutti gli elementi ivi indicati, tra i quali, in particolare:
a) le caratteristiche principali del bene acquistato;
b) l’identità del professionista, l’indirizzo geografico in cui è stabilito: [Nome Concessionario] , Via [Luogo] – CAP ;
c) il prezzo totale del bene acquistato comprensivo delle imposte, le spese aggiuntive di spedizione, consegna oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate all’Acquirente stesso;
d) le modalità di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale si impegna a consegnare il bene e il trattamento dei reclami da parte di [Nome Concessionario];
e) l’esistenza della garanzia legale di conformità per il bene, l’esistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali;
f) le condizioni, i termini e le procedure per esercitare il diritto di recesso conformemente all’articolo 54, comma 1, del Codice del Consumo, nonché il modulo tipo di recesso, qualora la vendita sia conclusa fuori dai locali commerciali del Venditore;
g) la possibilità di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista è soggetto e le condizioni per avervi accesso.